
Il Ministero della Giustizia con il Decreto Ministeriale 140 del 2014 stabilisce i criteri e le modalità dei CORSI DI FORMAZIONE per esercitare la professione di Amministratore di Condominio.
Il Ministero della Giustizia con il Decreto Ministeriale 140 del 2014 stabilisce i criteri e le modalità dei CORSI DI FORMAZIONE per esercitare la professione di Amministratore di Condominio.
Cosa succede se l’Amministratore di condominio non segue l’aggiornamento annuale con esame finale?
La mancata frequentazione del corso rende illegittima la nomina di Amministratore di condominio, che non potrà assumere incarichi. I condomini, tra l’altro, dovrebbero contribuire a incentivare tra gli amministratori di condominio la cultura dell’aggiornamento professionale.
Il Ministero della Giustizia stabilisce che ogni anno l’Amministratore, per esercitare la professione, deve frequentare un corso su materie giuridiche, fiscali e tecniche, con esame finale in presenza obbligatorio.
Alla luce di quanto sopra gli stessi condomini, quindi, per evitare di incaricare soggetti non aggiornati (e quindi poco professionali) possono sincerarsi dell’assolvimento degli obblighi formativi di legge da parte dell’amministratore, esigendo, anche individualmente, l’esibizione dell’attestato di superamento del corso di aggiornamento rilasciato dal responsabile scientifico.
L’Amministratore di Condominio della Grimaldi segue quanto indicato dal D.M. 140, seguendo la formazione presso l’e-Train, Scuola italiana di Alta Formazione, Ente Accreditato.





