L’Amministratore svolge il suo ruolo per esplicito mandato assembleare. A volte la scelta operata dai proprietari non risulta particolarmente indicata, lo scontento può crescere per vari motivi e atteggiamenti assunti dal professionista. La revoca dell’Amministratore è codificata all’interno del Codice Civile.
Quando può essere revocato? In ogni momento della sua attività, secondo quanto indicato nell’art. 1129, comma 11, c.c., per esplicita volontà dell’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina (la maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi) oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.
Per quale motivo può essere revocato l’Amministratore? Questo è possibile quando si verificano gravi irregolarità, che vengono indicate nel Codice Civile:
- l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale;
- la mancata esecuzione delle delibere assembleari;
- la mancata apertura o utilizzo del conto corrente intestato al condominio;
- la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
- l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
- in caso di azione legale di un fornitore aver omesso di curare l’azione con la conseguente esecuzione coattiva mediante decreto ingiuntivo;
- l’inosservanza dell’articolo 1130 del codice civile per quanto riguarda la tenuta del registro dell’anagrafe condominiale secondo la normativa;
- la mancata tenuta del registro verbali;
- la mancata convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale entro 180 giorni dal termine dell’anno di gestione;
- la nomina di un sostituto da parte dell’Amministratore senza l’autorizzazione assembleare;
- ricevere deleghe per la rappresentanza in assemblea.



